Azione surrogatoria – Finalità – Impedimento di effetti pregiudizievoli derivanti dall’inerzia del creditore – Finalità raggiungibile in maniera diretta dall’azione – Necessità – Finalità raggiungibile in maniera “mediata” mediante il successivo esercizio di ulteriore azione – Inammissibilità
Cessione di azienda – nullità – motivo illecito – esecuzione parziale delle obbligazioni assunte – prova del motivo illecito – insufficienza –
L’azione surrogatoria consente di agire per far valere il diritto di un terzo, di cui si è creditore, impedendo gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’inerzia del terzo nei confronti del proprio debitore. Tale effetto deve essere conseguenza immediata e diretta dell’azione. Non è pertanto ammissibile l’azione surrogatoria con cui si chiede l’annullamento del contratto con cui il terzo ha ricevuto in affitto un’azienda ma il cedente, inadempiente, non gli ha trasferito le somme del TFR dei dipendenti trasferiti, poichè questo porterebbe non ad incrementare il patrimonio del terzo (come invece ove fosse richiesto – piuttosto – l’adempimento del cedente), bensì a depauperarlo, mentre l’eventuale azione di risarcimento del danno conseguente non è un effetto immediato dell’azione surrogatoria, ma solo una eventuale ulteriore azione cui l’azione surrogatoria non risulta essere strumentale.
Ove si assuma che un contratto di trasferimento di ramo d’azienda è finalizzato solo a liberarsi di un’attività poco redditizia e dei dipendenti in essa impiegati mediante trasferimento a soggetto poco solvibile per poi “farlo morire”, occorre la prova effettiva della non redditività del ramo e del motivo illecito sotteso al negozio, non essendo sufficiente, al fine di tale prova, che il soggetto cedente si renda inadempiente col mancato trasferimento al cessionario degli importi del TFR maturato dai dipendenti
Tribunale di Firenze, Ordinanza collegiale ex art. 700 cpc del 21.9.2011 – Est. Rizzo
Trib-fi-21-9-2011