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circolare contributo unificato
Pubblichiamo la Circolare del Ministero della Giustizia del 11 maggio 2012 con la quale si è inteso fornire cosiddetti “chiarimenti” alle disposizioni sul contributo unificato emanate nello scorso anno.
Colpisce anzitutto la tardività della Circolare, che interviene dopo diversi mesi nei quali, presso gli Uffici Giudiziari, si erano ormai consolidate virtuose prassi, basate sull’attenta e “logica” lettura delle disposizioni, che la Circolare stessa sovverte, senza una plausibile motivazione, creando così seri problemi alle Cancellerie (soprattutto quelle delle Sezioni Lavoro) costrette ad un’attività di revisione degli atti già depositati che si rivelerà probabilmente insostenibile tenuto conto dei carichi di lavoro già gravanti sulle Cancellerie stesse.
Ma a parte questo, non è possibile esimersi dal rilevare e commentare alcuni passaggi della Circolare stessa che evidenziano non solo la superficialità dell’esame delle disposizioni, ma in alcuni casi anche il tradimento delle stesse, in favore di una interpretazione tutta improntata sulla mera necessità di “far cassa” secondo uno stile che si sperava tramontato dai tempi della “tassa sul macinato” di Quintino Sella.
Così, se per l’esenzione dal contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenza, l’art. 9 comma 1 bis del Testo unico delle spese di giustizia richiama espressamente l’art. 76 solo relativamente all’ “importo” ivi indicato, (da moltiplicare per tre volte), davvero non si comprende perché lo stesso art. 76 debba intendersi invece, secondo la Circolare, richiamato “nella sua interezza” se non per abbassare, “contra legem”, la soglia dell’esenzione.
Tantopiù che la “spiegazione” che si pretende di dare nella Circolare è un paralogismo degno del peggior “sofista”: si dice che l’art. 76, infatti, nella sua interezza “indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito”. Che è come dire: l’imposta PERSONALE sul reddito è costituita dall’imposta su quanto uno dichiara e …. quanto dichiara il suo coniuge e gli altri familiari se conviventi. Con buona pace della natura “PERSONALE” dell’imposta.
L’art. 76, secondo l’estensore della Circolare, inaugura pertanto la “legislazione dell’ossimoro”. Ma a ben vedere non è affatto così. L’art. 76 ha un primo comma in cui si ammette al gratuito patrocinio chi ha un reddito, ai fini dell’imposta PERSONALE sul reddito, non superiore a Euro 10.628,16. Ed ha un secondo comma in cui, in via di eccezione, si afferma che se il soggetto convive con coniuge e altri famigliari, il reddito di riferimento (che pertanto NON E’ PIU’ quello ai fini dell’imposta PERSONALE) è costituito dalla somma dei redditi di questi soggetti. E la riprova che per “personale” l’art. 76 NON intende MAI la somma dei redditi dei familiari, emerge dallo stesso suo comma quarto secondo il quale “Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”. Se pertanto l’art. 9 comma 1 bis parla di “parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76” da un lato ha inteso far riferimento alla sola situazione reddituale PERSONALE e dall’altro ha richiamato l’art. 76 solo NELL’IMPORTO, e niente affatto “nella sua interezza”.
Tantopiù che dove il legislatore ha inteso richiamare l’art. 76 del Testo unico sulle spese di giustizia “nella sua interezza” lo ha espressamente fatto! Come nel caso dell’art. 152 disp. att. cpc relativo alla condanna alle spese in materia previdenziale che recita: “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115”
Del tutto infondata e peregrina, pertanto, l’interpretazione data dalla Circolare, oltre che palesemente contraddittoria laddove pretende che il reddito “personale” sia quello di più soggetti.
Peggio ancora per quanto attiene i decreti ingiuntivi nelle cause di lavoro.
Se la legge prevede che sia ridotto alla metà il contributo unificato nelle cause di lavoro (con evidente volontà di ridurre gli oneri fiscali allorchè si verte su una materia che riguarda da vicino tutti i cittadini e che costituisce il “fondamento” costituzionale della Repubblica Italiana) e che sia ridotto alla metà il contributo unificato nel procedimento speciale introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo (caratterizzato da cognizione e contenzioso pieni solo “eventuali”, tanto che proprio al giudizio di opposizione – che ritrasforma il procedimento in giudizio ordinario – il legislatore ha legato l’integrazione del contributo fino all’ammontare ordinario), risulta del tutto apodittica, immotivata e persino illogica l’esclusione della “possibilità di una doppia riduzione”. Poiché l’esclusione equivale inevitabilmente a violazione della norma.
Se infatti non è possibile la doppia riduzione delle due l’una: o il contributo unificato è dimezzato per materia ma, “contra legem”, non è dimezzato per il rito. O è dimezzato per il rito ma, “contra legem”, non è dimezzato per materia. In un modo o nell’altro la Circolare viola la legge. Che al contrario, nella sua formulazione letterale, prevede proprio la doppia riduzione. E la viola senza motivazione. Senza una ragione. Che non sia la necessità di reperire soldi. Cui ogni diritto democratico oggi sembra essere subordinato.
Non sfugge a questa logica il ragionamento sul contributo unificato per i ricorsi di lavoro e previdenza in Cassazione.
La norma sul punto può certamente dirsi opinabile:
“Nei processi per controversie …. le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, …. al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”
Si può effettivamente discutere se, nell’espressione letterale, il “salvo che per i processi…” si riferisca SOLO alla “misura” del contributo o, più in generale, all’ “esser soggetti” al contributo (anche senza esser titolari di un reddito eccedente il limite di esenzione).
Ma ciò che è inaccettabile è l’affermazione della Circolare per cui la “deroga all’esenzione” (un modo “elegante” per dire “assoggettamento al pagamento”) derivi “tenuto conto della particolare dizione utilizzata dal legislatore per formulare il comma 1bis dell’art. 9” che, come sopra visto, si presta invece ad entrambe le interpretazioni. Non solo a quella scelta per “far cassa” dal Ministero. Ed è sintomatico come la Circolare preferisca “glissare” piuttosto che precisare PERCHE’ MAI la “particolare dizione utilizzata” dovrebbe interpretarsi nel senso voluto.
La conseguenza è che oggi, grazie alla Circolare (più ancora che alla legge), una persona licenziata e ormai priva di reddito alcuno, ove voglia far valere il proprio diritto presso la Suprema Corte dovrà sborsare 900,00 Euro SOLO di contributo unificato. La Giustizia ormai è garantita solo ai ricchi.
Davanti ad uno Stato che mostra tanta disonestà intellettuale per far fronte ai propri sprechi ed inefficienze l’unico atteggiamento possibile è la “difesa”. Si può così osservare come l’art. 76 comma 2 del Testo Unico sulle spese di giustizia – che la Circolare intende far valere ai fini della determinazione del limite per l’esenzione – individui un concetto del tutto “originale” di nucleo familiare: non quello anagrafico (tutti coloro che vivono nella stessa unità abitativa anche se non sono nemmeno parenti), né quello “fiscale” (coniuge non separato, anche se NON convivente, e familiari conviventi o a carico). Ma parli espressamente di situazione in cui il soggetto interessato “convive con il coniuge o con altri familiari”. Rendendo indispensabili DUE specifici requisiti, ai fini del cumulo dei redditi: il rapporto di “familiarità” e la “convivenza”.
Il primo consiglio, pertanto, a chi – e sono sempre di più anche secondo i dati forniti dalla stessa Amministrazione della Giustizia – si accinge ad intraprendere un giudizio di lavoro o di previdenza è assolutamente di NON SPOSARSI ma continuare, semmai, la propria convivenza “more uxorio”. D’altra parte questo Stato si riempie la bocca di “famiglia” ma alla medesima sa solo chiedere più soldi. Il secondo, destinato invece a chi è già coniugato, è di accordarsi con qualche amico e cambiare residenza prima di instaurare il giudizio e almeno per la durata della causa. Per i licenziamenti si hanno a disposizione duecentosettanta giorni per provvedere. Per le differenze economiche addirittura il termine di prescrizione. In fondo anche questa ineffabile Circolare, per evitare di cumulare i redditi di coniugi e familiari, chiede al cittadino solo di non convivere con i parenti. Non gli chiede nemmeno separarsi legalmente. E se alcuno avesse da dire che in tal modo si “elude” la legge, basta replicare che è quanto invece emerge dalla stessa “tenuto conto della particolare dizione utilizzata dal legislatore”.
Avv. Lorenzo Calvani



