Contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenza – nei decreti ingiuntivi – nei ricorsi in Cassazione – Circolare Ministeriale 11 maggio 2012

Categoria (News)

circolare contributo unificato

Pubblichiamo la Circolare del Ministero della Giustizia del 11 maggio 2012 con la quale si è inteso fornire cosiddetti “chiarimenti” alle disposizioni sul contributo unificato emanate nello scorso anno.

Colpisce anzitutto la tardività della Circolare, che interviene dopo diversi mesi nei quali, presso gli Uffici Giudiziari, si erano ormai consolidate virtuose prassi, basate sull’attenta e “logica” lettura delle disposizioni, che la Circolare stessa sovverte, senza una plausibile motivazione, creando così seri problemi alle Cancellerie (soprattutto quelle delle Sezioni Lavoro) costrette ad un’attività di revisione degli atti già depositati che si rivelerà probabilmente insostenibile tenuto conto dei carichi di lavoro già gravanti sulle Cancellerie stesse.

Ma a parte questo, non è possibile esimersi dal rilevare e commentare alcuni passaggi della Circolare stessa che evidenziano non solo la superficialità dell’esame delle disposizioni, ma in alcuni casi anche il tradimento delle stesse, in favore di una interpretazione tutta improntata sulla mera necessità di “far cassa” secondo uno stile che si sperava tramontato dai tempi della “tassa sul macinato” di Quintino Sella.

Così, se per l’esenzione dal contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenza, l’art. 9 comma 1 bis del Testo unico delle spese di giustizia  richiama espressamente l’art. 76 solo relativamente all’ “importo” ivi indicato, (da moltiplicare per tre volte), davvero non si comprende perché lo stesso art. 76 debba intendersi invece, secondo la Circolare, richiamato “nella sua interezza” se non per abbassare, “contra legem”, la soglia dell’esenzione.

Tantopiù che la “spiegazione” che si pretende di dare nella Circolare è un paralogismo degno del peggior “sofista”: si dice che l’art. 76, infatti, nella sua interezza “indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito”. Che è come dire: l’imposta PERSONALE sul reddito è costituita dall’imposta su  quanto uno dichiara e …. quanto dichiara il suo coniuge e gli altri familiari se conviventi. Con buona pace della natura “PERSONALE” dell’imposta.

L’art. 76, secondo l’estensore della Circolare, inaugura pertanto la “legislazione dell’ossimoro”. Ma a ben  vedere non è affatto così. L’art. 76 ha un primo comma in cui si ammette al gratuito patrocinio chi ha un reddito, ai fini dell’imposta PERSONALE sul reddito, non superiore a Euro 10.628,16. Ed ha un secondo comma in cui, in via di eccezione, si afferma che se il soggetto convive con coniuge e altri famigliari, il reddito di riferimento (che pertanto NON E’ PIU’ quello ai fini dell’imposta PERSONALE) è costituito dalla somma dei redditi di questi soggetti. E la riprova che per “personale” l’art. 76 NON intende MAI la somma dei redditi dei familiari, emerge dallo stesso suo comma quarto secondo il quale “Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”. Se pertanto l’art. 9 comma 1 bis parla di “parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76” da un lato ha inteso far riferimento alla sola situazione reddituale PERSONALE e dall’altro ha richiamato l’art. 76 solo NELL’IMPORTO, e niente affatto “nella sua interezza”.

Tantopiù che dove il legislatore ha inteso richiamare l’art. 76 del Testo unico sulle spese di giustizia “nella sua interezza” lo ha espressamente fatto! Come nel caso dell’art. 152 disp. att. cpc relativo alla condanna alle spese in materia previdenziale che recita:  “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115”

Del tutto infondata e peregrina, pertanto, l’interpretazione data dalla Circolare, oltre che palesemente contraddittoria laddove pretende che il reddito “personale” sia quello di più soggetti.

Peggio ancora per quanto attiene i decreti ingiuntivi nelle cause di lavoro.

Se la legge prevede che sia ridotto alla metà il contributo unificato nelle cause di lavoro (con evidente volontà di ridurre gli oneri fiscali allorchè si verte su  una materia che riguarda da vicino tutti i cittadini e che costituisce il “fondamento” costituzionale della Repubblica Italiana) e che sia ridotto alla metà il contributo unificato nel procedimento speciale introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo (caratterizzato da cognizione e contenzioso pieni solo “eventuali”, tanto che proprio al giudizio di opposizione – che ritrasforma il procedimento in giudizio ordinario – il legislatore ha legato l’integrazione del contributo fino all’ammontare ordinario), risulta del tutto apodittica, immotivata e persino illogica l’esclusione della “possibilità di una doppia riduzione”. Poiché l’esclusione equivale inevitabilmente a violazione della norma.

Se infatti non è possibile la doppia riduzione delle due l’una: o il contributo unificato è dimezzato per  materia ma, “contra legem”, non è dimezzato per il rito. O è dimezzato per il rito ma, “contra legem”, non è dimezzato per materia. In un modo o nell’altro la Circolare viola la legge. Che al contrario, nella sua formulazione letterale, prevede proprio la doppia riduzione. E la viola senza motivazione. Senza una  ragione. Che non sia la necessità di reperire soldi. Cui ogni diritto democratico oggi sembra essere subordinato.

Non sfugge a questa logica il ragionamento sul contributo unificato per i ricorsi di lavoro e previdenza in Cassazione.

La norma sul punto può certamente dirsi opinabile:

“Nei processi per controversie …. le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, …. al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”

Si può effettivamente discutere se, nell’espressione letterale, il “salvo che per i processi…” si riferisca SOLO alla “misura” del contributo o, più in generale, all’ “esser soggetti” al contributo (anche senza esser titolari di un reddito eccedente il limite di esenzione).

Ma ciò che è inaccettabile è l’affermazione della Circolare per cui la “deroga all’esenzione” (un modo “elegante” per dire “assoggettamento al pagamento”) derivi “tenuto conto della particolare dizione utilizzata dal legislatore per formulare il comma 1bis dell’art. 9” che, come sopra visto, si presta invece ad entrambe le interpretazioni. Non solo a quella scelta per “far cassa” dal Ministero. Ed è sintomatico come la Circolare preferisca “glissare” piuttosto che precisare PERCHE’ MAI la “particolare dizione utilizzata” dovrebbe interpretarsi nel senso voluto.

La conseguenza è che oggi, grazie alla Circolare (più ancora che alla legge), una persona licenziata e ormai priva di reddito alcuno, ove voglia far valere il proprio diritto presso la Suprema Corte dovrà sborsare 900,00 Euro SOLO di contributo unificato. La Giustizia ormai è garantita solo ai ricchi.

Davanti ad uno Stato che mostra tanta disonestà intellettuale per far fronte ai propri sprechi ed inefficienze l’unico atteggiamento possibile è la “difesa”. Si può così osservare come l’art. 76 comma 2 del Testo Unico sulle spese di giustizia –  che la Circolare intende far valere ai fini della determinazione del limite per l’esenzione – individui un concetto del tutto “originale” di nucleo familiare: non quello anagrafico (tutti coloro che vivono nella stessa unità abitativa anche se non sono nemmeno parenti), né quello “fiscale” (coniuge non separato, anche se NON convivente, e familiari conviventi o a carico). Ma parli espressamente di situazione in cui il soggetto interessato “convive con il coniuge o con altri familiari”. Rendendo indispensabili DUE specifici requisiti, ai fini del cumulo dei redditi: il rapporto di “familiarità” e la “convivenza”.

Il primo consiglio, pertanto, a chi – e sono sempre di più anche secondo i dati forniti dalla stessa Amministrazione della Giustizia – si accinge ad intraprendere un giudizio di lavoro o di previdenza è assolutamente di NON SPOSARSI ma continuare, semmai, la propria convivenza “more uxorio”. D’altra parte questo Stato si riempie la bocca di “famiglia” ma alla medesima sa solo chiedere più soldi. Il secondo, destinato invece a chi è già coniugato, è di accordarsi con qualche amico e cambiare residenza prima di instaurare il giudizio e almeno per la durata della causa. Per i licenziamenti si hanno a disposizione duecentosettanta giorni per provvedere. Per le differenze economiche addirittura il termine di prescrizione. In fondo anche questa ineffabile Circolare, per evitare di cumulare i redditi di coniugi e familiari, chiede al cittadino solo di non convivere con i parenti. Non gli chiede nemmeno separarsi legalmente. E se alcuno avesse da dire che in tal modo si “elude” la legge, basta replicare che è quanto invece emerge dalla stessa “tenuto conto della particolare dizione utilizzata dal legislatore”.

Avv. Lorenzo Calvani

Il nuovo regime di responsabilità solidale in caso di appalto

Categoria (Appalto di servizi)

Art. 21, D.L. n. 5/2012, conv. in L. n. 35/2012.

La disposizione in esame ha modificato il comma 2, dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, in tema di responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore rispetto ai crediti maturati dal lavroatore in costanza di rapporto di lavoro.

Il nuovo testo così dispone:

“In caso di appalto di  opere  o  di  servizi,  il  committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  e’  obbligato  in   solido   con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell’appalto,  a corrispondere ai lavoratori i trattamenti   retributivi,  comprese  le quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche’   i   contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile dell’inadempimento.  Ove  convenuto  in  giudizio  per  il  pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o  datore  di lavoro  puo’  eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio   della preventiva escussione del patrimonio  dell’appaltatore  medesimo.  In tal caso il giudice accerta la responsabilita’ solidale  di  entrambi gli obbligati,  ma  l’azione  esecutiva  puo’  essere  intentata  nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro  solo  dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione puo’ essere sollevata anche se l’appaltatore non e’  stato  convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o  datore  di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il  lavoratore   puo’   agevolmente   soddisfarsi.   Il   committente imprenditore o datore di lavoro che ha  eseg ito  il  pagamento  puo’ esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”
.

 

Contratto di somministrazione – Causale – Obbligo di specificità

Categoria (Contratto a tempo determinato, Somministrazione di lavoro)

cass-2521-2012

Contratto di somministrazione a tempo determinato – Causale – Obbligo di specificità – Sussiste – Onere di provare l’effettiva sussistenza della causale – Sussiste – Punte di più intensa attività cui non si può far fronte con il normale organico – Causale specifica – Sussiste

Nel contratto di somministrazione a termine l’indicazione della causale del ricorso alla somministrazione deve essere specifica. Tale può intendersi la causale “punte di più intensa attività cui non è possibile far fronte col normale organico” trattandosi di fattispecie ben nota e sperimentata nella pratica contrattuale. Ove la stessa sia addotta, rimane ferma la necessità di una verifica diretta, onde accertare l’effettiva esistenza delle esigenze cui si ricollega l’assunzione del dipendente, al fine di evitare che il ricorso alla somministrazione avvenga per causali non corrispondenti a quelle poste a giustificazione del contratto di assunzione.

Corte di Cassazione n. 2521/2012 – Est. Meliadò

Si pubblica la sentenza della Suprema Corte 24.1/21.2.2012 n. 2521 nel testo integrale. Più volte “pubblicizzata”, anche su internet, per sostenere che la stessa avrebbe sancito la possibilità di indicare “genericamente” la causale del contratto di somministrazione a termine, la stessa ribadisce, al contrario, la necessità della specificità della causale, tale potendosi peraltro intendere l’indicazione “punte di più intensa attività cui non è possibile far fronte con il normale organico” che rappresenta una fattispecie ben nota e sperimentata nella pratica contrattuale e che aveva trovato consacrazione anche nelle risalenti norme sul contratto a termine e ampia interpretazione nella pratica giurisprudenziale. Ribadisce, anzi, la Corte, l’onere di dare prova effettiva e verificare che la causale addotta non sia pretestuosa ed il lavoratore venga assunto in somministrazione per causali non corrispondenti a quella posta a giustificazione del contratto.

Contratto a tempo determinato – Pubblica Amministrazione – Supplenze scolastiche annuali – Illegittimità – Sanzione

Categoria (Contratto a tempo determinato, Contratto a termine, Pubblica Amministrazione, Pubblico Impiego, Retribuzione, Risarcimento)

Trib-Prato-61-2012

Contratto a tempo determinato – Pubblica Amministrazione – Supplenze scolastiche annuali – Normativa speciale – Compatibilità con le direttive europee – Non sussiste – Reiterazione dei contratti a tempo determinato – Illegittimità – Sussiste – Sanzione – Conversione del contratto a tempo indeterminato – Non sussiste – Risarcimento del danno – Sussiste – Misura – Indennità corrispondente alle differenze retributive conseguenti all’anzianità di servizio del lavoratore ove fosse stato assunto a tempo indeterminato, nei limiti della prescrizione quinquennale – Sussiste – Da 2,5 a 12 mensilità ex art. 32 L. 183/2010 – Sussiste

 

La normativa speciale sul reclutamento del personale scolastico a tempo determinato delinea un sistema in sè compiuto, mai abrogato dalle disposizioni normative successive e che pertanto prevale, quale disciplina speciale, sulla disciplina generale del contratto a tempo determinato, applicabile solo per le disposizioni non incompatibili con le norme speciali. Tale normativa speciale, peraltro, confligge con  le direttive europee in quanto consente di reiterare contratti a tempo determinato anche a fronte di esigenze stabili e non temporanee ed anche oltre il limite massimo di 36 mesi. Ove pertanto si determini reiterazione non consentita del rapporto a tempo determinato, lo stesso risulta illegittimo. In tal caso, esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato per effetto dell’art. 36 D.Lgs.165/2001, l’unica sanzione possibile resta il risarcimento del danno che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, deve avere efficacia ristoratrice, ripristinatoria ma anche dissuasiva. Tale efficacia è ravvisabile nella sanzione risarcitoria prevista dall’art. 32 L. 183/2010 (da 2,5 a 12 mensilità) commisurata alla prestazione ulteriore rispetto a 36 mesi di rapporto a tempo determinato e in un’indennità corrispondente alle differenze retributive conseguenti all’anzianità di servizio ove il lavoratore fosse stato assunto a tempo indeterminato, nel limite della prescrizione quinquennale.

Trib Prato, Sent. n. 61/2012 – Est. Barracca

Apprendistato professionalizzante – Prova formazione

Categoria (News)

trib. Prato 9.3.2012

Apprendistato – Allegazione piano formativo e 120 ore di formazione – Omissione – Conseguenze.

E’ onere del datore di lavoro provare di avere effettuato, nel contratto di apprendistato professionalizzante,  le “120 ore di preparazione” e di avere rispettato il piano formativo (cfr. Cass. S.U. 13533/2001) e in caso di mancato assolvimento di tale onere della prova il rapporto si converte in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tribunale di Prato – Sentenza n.58 del 9.03.2012 – Est. Consani

Due società ma unico datore di lavoro – Licenziamento e riduzione fatturato

Categoria (News)

trib. Prato – 95 del 20.4.2012

Società – Gruppo – Unico centro di imputazione – Nozione – Collegamento funzionale tra le società e indici sintomatici – Necessità – Licenziamento per g.m.o. – Prova della sussistenza da parte di tutte le società facenti parte del gruppo – Necessità

Le relazioni tra più società costituiscono un unico centro d’imputazione di rapporti giuridici allorché si accerti l’esistenza di plurimi indici di collegamento economico-funzionale, quali assetto proprietario e amministrativo promiscuo, l’utilizzo promiscuo della prestazione dei lavoratori subordinati delle varie società, identità della sede sociale, integrazione delle attività sociali esercitate, unico soggetto direttivo del personale dipendente,  identità dei soggetti che gestiscono la contabilità, partecipazione unitaria e indistinta dei lavoratori delle varie società alle riunioni sindacali e in tema di sicurezza; e anche l’eventuale assenza di un intento fraudolento in capo alle singole società non esclude, in presenza di tali sintomatici elementi di collegamento, l’individuazione di un unico datore di lavoro.

La sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto quale causa del licenziamento intimato da una delle società costituenti l’unico centro di imputazione deve essere verificato rispetto non solo alla società di cui formalmene era dipendente il lavoratore estromesso ma anche in relazione alle altre società del gruppo.

Licenziamento – Riduzione del fatturato – Nesso causale con licenziamento derivato - Omessa prova - Giustificato motivo oggettivo – Non sussiste.

La mera riduzione delle commesse e del fatturato non costituisce  una ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento allorchè il datore di lavoro  abbia conseguito un utile di esercizio e non abbia provato che l’incidenza del costo del lavoratore licenziato fosse significativa e tale per cui la sua eliminazione fosse necessaria  al fine di scongiurare una perdita, non potendo il licenziamento essere strumentale al mantenimento o aumento del profitto e costituendo l’extrema ratio

 Trib. Prato – Sentenza del 23 Aprile 2012 – Est. Consani

 

Diffida accertativa – Rapporto con l’azione giudiziaria per i medesimi titoli

Categoria (Accertamenti Ispettivi, Diritto Processuale, Questioni processuali)

c-d-app-387-2012

Diffida accertativa – Procedimento giudiziario per gli stessi titoli – Violazione del principio “ne bis in idem” – Non sussiste

La diffida accertativa ex art. 12 DLgs 124/2004, quando non seguita da accordo conciliativo, dà luogo ad un accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo la cui natura di atto amministrativo esclude la possibilità stessa di ravvisare una violazione del principio “ne bis in idem”, proprio di accertamenti giudiziari distinti su materia sulla quale si sia già formato il giudicato. L’esistenza di altro titolo esecutivo sugli stessi titoli, ottenuto in via giudiziale, può pertanto essere oggetto solo di opposizione al precetto

Corte D’Appello di Firenze, Sentenza 387-2012 – Est. Bazzoffi

Lavoro somministrato e Apprendistato – Allegazione aliunde perceptum

Categoria (Aliunde perceptum, Apprendistato, Somministrazione di lavoro)

trib-prato-11-4-2012

Rapporto di lavoro somministrato – Successiva assunzione come apprendista – Inammissibilità – Sussiste 

Aliunde perceptum – Onere di allegazione della rioccupazione del prestatore di lavoro – Necessità – Sussiste

E’ inammissibile l’assunzione come apprendista di un lavoratore che abbia già svolto identica mansione nell’azienda in precedente contratto di lavoro in somministrazione.

L’aliunde perceptum è rilevabile dal Giudice anche in assenza di eccezione della parte, ma è comunque necessario che la rioccupazione del lavoratore costituisca allegazione di fatto ritualmente acquisita al processo

Tribunale di Prato – Sentenza 11-4-2012 – Est. Consani

Fondo Formazione Continua Studi Professionali

Categoria (News)

formazione-continua-studi

Poichè molti lettori applicano il CCNL Studi Professionali “Confprofessioni-Confedertecnica-CIPA”, pubblichiamo il recente AVVISO di istituzione del Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua Negli Studi Professionali e Aziende Collegate del 13 marzo 2012

Azioni di regresso e di surroga e costituzione di parte civile Inail

Categoria (News)

La funzione di prevenzione svolta dall’Inail con le azioni di regresso e di surroga, nonchè come parte offesa ai sensi dell’art. 61 primo comma, Dlgs 81/2008

Relazione tenuta dall’Avv. Giuseppe Quartararo (Avvocatura Regionale Inail Toscana) al convegno del 2 Aprile 2012  organizzato da Alt dal titolo ” Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: profili di responsabilità civile e penale”

La funzione di prevenzione

ads
ads
ads